L’età dell’ascolto

Ultima modifica 29 Settembre 2017

Un nostro lettore, qualche giorno fa, ci invitava in un commento a riflettere sulla valenza, nella legge e nella pratica, dell’ascolto dei minori nei processi di separazione tra i loro genitori.

Fin dalla riforma dell’art. 155 sexies del codice civile, e con maggior chiarezza oggi, ai sensi dell’art. 315 bis riformato dalla legge 219 del 10 dicembre 2012, si è scritto un vero e proprio statuto dei diritti del minore, in ossequio alle “Linee guida per una child-friendlyjustice” adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010, ma già delineato nella Convezione sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989, che all’art. 12 riconosce “al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

Si potrebbe ricordare, del pari, la Convenzione di Strasburgo sui diritti del minore del 1996, per chiarire come sia definitivamente tramontata l’immagine di un figlio sottoposto alla “potestà” ed alle decisioni dei genitori, fino ai 18 anni, per entrare in una età dell’ascolto, in un diritto “paidocentrico” che si traduce nel riconoscimento della capacità di scelta del minore, specie per l’esercizio dei diritti fondamentali, ed in particolare ogni volta che in un processo si debba decidere il suo futuro.

Spesso di parla di “diritto all’ascolto”, ritenendo di poter realizzare in questo modo “il miglior interesse” del minore: direi piuttosto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza dell’11 marzo 2011, il minore è parte del processo che lo riguarda, e parte necessaria, con la quale si deve realizzare un contraddittorio, previa nomina di un curatore speciale, perché i suoi interessi sono spesso in conflitto con quelli dei genitori, o di almeno uno di essi. Lo conferma l’art. 7 della legge sull’adozione, modificato nel 2001 per introdurre la necessaria partecipazione di un avvocato del minore, nelle procedure sulla decadenza e limitazione della potestà dei genitori e per la dichiarazione di adottabilità.

Non è questione di poco conto, né resta solo sulla carta, se si considera che per la giurisprudenza costante, confermata da ultimo dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2009, viola il principio del contraddittorio, e per questo è nulla, la sentenza che decide l’affidamento in sede di separazione, resa non ascoltando il bambino o in difformità dalle sue scelte, se è capace di discernimento, senza motivare adeguatamente il rifiuto di ascolto e senza aver dato contezza al minore, attraverso la mediazione di professionisti, del motivo per cui il giudice si è discostato dalla sua volontà.

Non va dimenticato, poi, che l’art. 709 ter del codice di procedura civile riconosce al minore il diritto al risarcimento in danno dei genitori, per la violazione dei loro doveri e delle modalità dell’affidamento.

Il commento del nostro lettore purtroppo non è più on line, in quanto, su richiesta dell’autrice, è stato rimosso l’articolo al quale si riferiva. Mi preme, però, citarlo testualmente, per la lucida critica che esponeva a proposito delle modalità in cui si svolge, in certi processi, l’ascolto del minore: “sentirlo, sì, purché ci si senta dire da lui quel che il giudice vuol sentirsi dire: e cioè che deve per forza scegliere un genitore preferito ed un altro residuale; ed ecco che l’ennesima ipocrisia dell’ascolto del minore si svela per l’ennesima violenza sul minore”, e sperava che la nomina di un consulente, esperto in psicologia infantile o dell’età evolutiva, non diventasse una delle tante “emerite e costose fesserie, che servono soltanto ad alimentare il business del divorzificio”.

Concordo sulla prima affermazione, ma ritengo, al contrario, che sia necessario introdurre nel processo questa professionalità proprio per accertare prima di tutto che il bambino sia “capace di discernimento”, come scrive l’art. 315 bis, o meglio per verificare la sua “maturità”, richiesta dall’art. 24, primo comma, della Carta di Nizza, che va oltre la capacità di comprendere e assumere scelte consapevoli, verso l’attuazione dello sviluppo psicologico del bambino, che ha il diritto di essere ascoltato, di essere capito e sostenuto.

Il giudice ha una professionalità diversa, e sebbene possa spesso giovarsi di una sensibilità personale, non dispone necessariamente delle abilità comunicative di un professionista, che riesca ad entrare in sintonia col bambino fino a comprendere, anche oltre le parole, la sua “vera scelta”.

Spesso, purtroppo, la conflittualità tra i genitori conduce a strumentalizzare i bambini, vittime di pressioni psicologiche per portarli a difendere l’uno contro l’altra, e perfino a negare l’affetto che nutrono per il papà o la mamma, o il loro ruolo di “figura genitoriale di riferimento”.

L’esperienza dei Tribunali per i minorenni, al cui Collegio partecipano anche giudici non togati, con professionalità di questo genere, ha molto da insegnare: una decisione, assunta dal Trib. Min. di Genova il 12 marzo 2009, ha affidato congiuntamente un minore al padre ed alla sua seconda moglie, sebbene lei non fosse la madre biologica(morta poco dopo il parto) perché con quella donna il bambino era cresciuto fin da piccolissimo, tanto che la chiamava mamma quando parlava con i suoi amici ed a scuola con le maestre, e questa parola sussurrava quando si addormentava abbracciato a lei, la sera, sul divano. Nessuna imposizione, nessuna violenza, tanto che il bambino aveva serenamente spiegato al giudice di avere due mamme: una in cielo e una in terra.

Questo è il risultato cui deve mirare dell’ascolto del minore, senza accontentarsi di nulla di meno: questa profonda, empatica, comprensione del suo vissuto e dei suoi bisogni, anche emotivi, fatti di piccole cose, ma vere, più che di apodittiche affermazioni: perché non ci si fermi mai davanti a un bambino che dice “voglio stare con mamma” o piuttosto “la mamma è cattiva e non c’è mai”, ma si approfondisca, con attenzione e delicatezza, la sua esperienza familiare fino ad arrivare ai suoi sentimenti. Perché a parlare in quel modo spesso non è lui, ma chi l’ha istruito a dovere, violentando la sua innocenza e il suo amore.

 

Stefania Stefanelli

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