Ultima modifica 6 Novembre 2015

L’art.4 della legge 164 del 1982 dispone che quando si registra il mutamento di sesso, contestualmente l’Anagrafe deve aggiungere, sull’atto stesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente contratto .
Ergo, si desume che un uomo che decida di cambiare sesso e ne venga autorizzato, il fatto stesso che a tutti gli effetti diventi una donna  sia incompatibile col fatto che la stessa possa continuare a ritenersi sposata con una persona del suo stesso sesso.

Questo è chiaro, lo dice la legge e, giusta o sbagliata che sia, è la legge e tutti ne siamo soggetti, compresa la magistratura che deve solo pensare ad applicarla.

Ora è accaduto che un uomo, marito e padre, trovi incompatibile il suo stato di maschio e decida di cambiare: vuole diventare una persona diversa, una donna. Fatti suoi e della sua famiglia.
Inizia l’iter e lo perfeziona sino alla modifica sui suoi certificati anagrafici.
L’ufficiale preposto, conformemente alla legge, inserisce anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Di qui il ricorso per ottenere la cancellazione del divorzio imposto, le due donne non vogliono separarsi. Divorziare?
Non ci pensano neppure!
La loro vita, la loro convivenza può tranquillamente continuare, la loro  è una comunione affettiva  materiale, hanno vissuto, vivon,o all’interno di un matrimonio che ad entrambe sta bene e il cambiamento di sesso di una delle due non ha alcuna importanza.

Chiedono che sia dato loro il diritto di decidere, sono convinte che il divorzio non possa essere imposto dalla legge, la transessuale si vede privata della sua autodeterminazione, l’altra dice di trovarsi del tutto priva di tutela per un fatto non dipendente dalla sua volontà, ma imposto  da una legge.
Sappiamo che in molte parti di questo nostro mondo persone dello stesso sesso si possono sposare, recentemente il parlamento francese lo ha determinato, ma molte e violente sono state le manifestazioni di piazza contrarie, ma non è questo il punto.

La magistratura nonm può decidere contra legem, anche il solo rivolgersi alla Corte Costituzionale perché la stessa decida se l’ar.t 2 della legge 164 sia o meno conforme al dettato costituzionale è contrario ad ogni legalità.

Nessuno, ripeto nessuno, può legittimamente affermare che quando la Costituzione parla di 2 persone non voglia intendere 2 persone di sesso diverso, perché negli anni ’40 era realmente impensabile che si potesse parlare di matrimonio fra due persone dello stesso sesso.
È passato molto tempo da allora? Le abitudini, i modi di vivere della gente sono cambiate?
È vero, come è vero il fatto che non è ancora universalmente accettato il matrimonio tra due esseri sessualmente uguali.
È passata molta acqua sotto i ponti, ora le coppie di fatto non sono più discriminate, i figli, legittimi o no, sono trattati, almeno dalla legge, alla stessa maniera, hanno uguali diritti, uguali doveri.

Esiste il divorzio, che un tempo non c’era, esistono famiglie allargate, ma potete dire in tutta coscienza che gay o lesbiche non subiscano ancora discriminazioni?

Discriminazioni ingiuste devo dire, ma i cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo, di maturazione e non possono, purtroppo, essere imposti.

Io non voglio entrare nel merito della legittimità di allargare l’istituto del matrimonio a coppie dello stesso sesso, non ne sono intimamente convinta, a meno che non si voglia cambiare il concetto stesso di matrimonio, in unione di due persone per comunità di intenti, per mutua assistenza e compagnia, prescindendo dalla continuazione della nostra specie, a meno che non si pensi che la clonazione sia il mezzo perfetto, perché non di mezzi antichi e naturali si può parlare in assenza dell’ovulo o del gamete.
E mi dispiace per loro, mi dispiace veramente che il loro stato naturale precluda questa possibilità, ma contro la natura non si può lottare e vincere, in nessun senso.

Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il processo in oggetto, con la richiesta delle due signore che intendono proseguire nel loro matrimonio. Non mi si venga a dire che è  imposto dalla legge, che loro sono state private dell’autodeterminazione perché una di loro a chiesto di cambiare sesso ( e le condizioni dovevano esserle ben note) e l’altra ha dato il suo consenso ufficialmente ( e vuol dire di non essere a conoscenza delle conseguenze?).

Se si crede che abbiano ragione, che le condizioni imposte dalla legge siano inique, che la legge stessa sia iniqua, che la Costituzione non protegga una parte della popolazione, la soluzione è una sola: cambiare la legge e modificare la Costituzione.
Non può, non deve essere la Magistratura a decidere, non ne ha le prerogative, sconfinerebbe nel potere legislativo che non ha, non è il suo campo, o vuole dare ragione i suoi detrattori?

A coloro che la dicono politicizzata? A chi ne denuncia i secondi fini?

Nonna Lì

 

Sono una giovane ragazza dai capelli bianchi, un vulcano di curiosità con una voglia irrefrenabile di sorseggiare la vita, una fantasiosa e interessante signora piena di voglia di fare, dire, raccontare, condividere.

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