Ultima modifica 8 Marzo 2017

Una notizia di stampa di qualche giorno fa recita: “Donatori sperma possono vedere figli biologici in Inghilterra”. La sentenza, riferisce il Daily Mail, accoglie la richiesta di due donatori che conoscevano le madri dei bambini nati da inseminazione eterologa, e non accettavano di essere esclusi dalla crescita e dalla vita di quei figli. Per una singolare coincidenza, lo stesso Daily Mail aveva pubblicato, nell’ottobre scorso, la notizia di un donatore di sperma che, pur non conoscendo le sue figlie biologiche, era stato chiamato dalla Child Support Agency a contribuire al mantenimento delle bambine, fino alla loro maggiore età.

Lo stesso gesto, due valenze opposto: i primi due donatori si ritengono padri, per il solo fatto della discendenza genetica, e reclamano il diritto di crescere i figli; l’altro donatore si sente vittima di un ricatto, contro il proprio gesto spontaneo di solidarietà alla madre.

In entrambi i casi mancava un accordo formale sulla paternità, che avrebbe escluso in radice ogni contestazione fondata su ragioni di ordine personale o patrimoniale, e non è dato conoscere le motivazioni delle decisioni.

In Italia, si sa, la fecondazione eterologa è vietata, e la decisione della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 novembre 2011, nel riconoscere la legittimità dell’uguale divieto contenuto nella legislazione austriaca, ha sostanzialmente chiuso il giudizio di incostituzionalità del divieto di donazione di gameti. Ciò nonostante, e data la facilità con cui è possibile sottoporsi a questo tipo di inseminazione in altri Paesi dell’Unione Europea, non sono pochi i bambini nati in Italia, da tecniche artificiali, note  a tutti anche per essere protagoniste del film “La custode di mia sorella”, con Cameron Diaz, di “Due cuori e una provetta”, con Jennifer Aniston, di “The Back-up Plan” (Piacere sono un po’ incinta) con Jennifer Lopez e dell’ episodio  “Chi è tuo padre” della serie Dr. House.

Sorprenderà forse sapere che la prima sentenza su un caso di fecondazione artificiale eterologa è stata scritta dal Tribunale di Roma il 30 aprile 1956, e già allora riconosceva la “sopravvenuta diffusione delle pratiche in questione, di cui recano frequente notizia le pubblicazioni scientifiche e la stessa stampa quotidiana”. Si decise, allora, che non è padre chi, sterile, abbia acconsentito alla fecondazione della moglie col seme di un donatore, perché “consensus non facitfilios”: espressione chiarissima per dire che, fuori dall’adozione, figli sono soltanto i discendenti di sangue

Scelta ribaltata da una famosa decisione della Corte Costituzionale del 26 settembre 1998, n. 347, che ha negato di poter disconoscere il figlio a “chi si sia liberamente obbligato ad accoglierlo quale padre di diritto”, pur non essendone padre biologico. La legge 40/2004 accoglie questa impostazione, ribadendo che, per una finzione di legge, è padre chi ha consentito all’inseminazione della moglie o della compagna, e per questo deve rispettare tutti i doveri connessi alla responsabilità genitoriale.

Ma che padre sarà, per il bambino, colui che vorrebbe disconoscerlo ma non può? Come si può costringere un uomo ad amare un figlio che lui non vuole? Certo è necessario che provveda ai bisogni di vita di quel bambino, come conseguenza della propria scelta, libera e consapevole, di “metterlo al mondo” avvalendosi delle tecniche che la medicina della procreazione offre da tempo. Ma non sarà mai un padre per quel figlio, perché è lui a non volerlo come suo, forse perché è la prova vivente della propria incapacità di generare, sofferta come un fallimento. Non chiederebbe, altrimenti, di disconoscere il legame che la legge gli impone, se amasse quel figlio. E quali danni può produrre, nello sviluppo di quel bambino, questa “farsa” legale?

Una decisione del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2011 ha ordinato di trascrivere nei registri dello stato civile gli atti di nascita di due bambini, nati negli USA da un cittadino italiano e da una madre surrogata, e dunque da fecondazione eterologa, chiarendo che si può diventare genitori in due modi: con procreazione naturale, governata dal dato biologico, o con procreazione medicalmente assistita. In questo caso “il consenso ritualmente espresso al ricorso a tali tecniche determina un’assunzione volontaria di paternità”. Come a dire che non si è padri (e madri) solo di sangue, ma piuttosto di cuore. E questo dovrebbe valere anche ad escludere che sia padre il donatore di sperma, che “padre” non ha mai voluto essere.

 

Stefania Stefanelli

La redazione del magazine. Nato nel maggio 2013, da marzo 2015, testata registrata al tribunale di Milano. Mamme di idee rigorosamente diverse commentano le notizie dell'Italia e del mondo, non solo mammesche.

1 COMMENT

  1. La distanza temporale delle due leggi che citi è sufficiente a spiegare quanto sia farraginosa e incompleta, riguardo molti argomenti, la legge italiana.
    Stanti le condizioni attuali si punisce chi ha buoni intenti, come la donazione di sperma e, soprattutto la volontà, premiata dalla costituzione, di costituire una famiglia. Senza contare che, al netto di sentimentalismi e morale, aumenterebbero le nascite di cittadini autoctoni, perché sono italiane le coppie che ricorrerebbero nella grande maggioranza dei casi alla fecondazione assistita, preservando (non mi si fraintenda, non è per razzismo che lo affermo) la cultura e gli usi che ci distinguono in Europa e nel mondo.

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