La fecondazione eterologa torna alla Corte Costituzionale

Ultima modifica 18 Giugno 2018

Il Tribunale di Milano ha nuovamente rinviato alla valutazione della Consulta la legittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge 40 /2004. Secondo notizie di stampa, la censura viene mossa in quanto il divieto di usare, per la fecondazione medicalmente assistita, gameti donati da persone esterne alla coppia condiziona “la possibilità delle coppie eterosessuali sterili o infertili” di “poter concorrere liberamente alla realizzazione della propria vita familiare”.

Sembra questa la risposta, a distanza, alla richiesta di riesame di analoga questione che la Corte rispedì – tra gli altri – al Tribunale di Milano, con ordinanza n. 150 del 2012, all’esito del ribaltamento della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia, appunto, di fecondazione eterologa.

La Corte di Strasburgo, esaminando l’analogo divieto vigente in Austria, aveva in primo grado ritenuto violati gli art. 8 e 14 della CEDU, ma la decisione di appello della Grande Chambre si era mossa in senso opposto, ritenendo che rientrasse nel legittimo esercizio della discrezionalità riconosciuta agli Stati nell’attuazione della Convenzione.

Caduta così la pregiudiziale riferita all’art. 117 Cost., la Corte aveva però anche evitato di decidere sull’asserita violazione del diritto alla salute psico-fisica della coppia, sollevata proprio dal Tribunale di Milano, e alcuni commentatori hanno visto in questa omissione un sottinteso rigetto, per infondatezza, della censurata violazione dell’articolo 32 della Carta costituzionale, che tutela la salute come diritto individuale e interesse della collettività.

Ossia non rientrerebbe nella tutela costituzionale la pretesa alla genitorialità della coppia.

Non conoscendo la motivazione dell’ordinanza, posso presumere che l’argomentazione del Tribunale rimettente fosse radicalmente opposta, in favore della quale militano diverse ragioni.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo rientra nella tutela accordata dall’art. 8 alla vita privata familiare il diritto di avere figli biologici, e del resto pare irragionevole che una legge, come la 40/2004, che si dirige a “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” lasci prive di tutela proprio quelle coppie che sono affette da sterilità talmente grave da poter procreare solo ricorrendo al seme o all’ovulo di un donatore o donatrice.

Vorrei sottolineare come sia singolare che, alle obiezioni etiche sollevate da ogni parte alla fecondazione eterologa in quanto non consente al figlio di conoscere le proprie origini biologiche, posto l’anonimato del donatore/donatrice, non sia corrisposta uguale mobilitazione a favore della conoscenza delle origini dei figli non riconosciuti e partoriti in anonimato in Italia.

La questione dovrebbe essere identica, se davvero ciò che si vuole garantire e questa pretesa.

E, allora, potrebbe risolversi prevedendo il sequenziamento del DNA del donatore esterno, al quale si dovrebbe aggiungere anche un adeguato questionario per la valutazione della familiarità per certe patologie di cui potrebbe soffrire il nato. Unendo l’indagine genetica a quella epigenetica, e considerando che la gravidanza è in questi casi fortemente voluta, il principio da seguire per la costituzione dello status di questi figli dovrebbe allora esse non la discendenza biologica, ma il consenso libero e consapevole dei componenti della coppia che si sottopone all’intervento. Le tecniche di fecondazione assistita permettono oggi di ribaltare l’antico brocardo, e di dire che “consensus facit filios.

Anzi, questi figli sono sicuramente fortemente voluti, e di fatto ne sono nati già a migliaia da interventi di questo tipo praticati oltre confine.

Non sempre possiamo dire altrettanto per la procreazione naturale.

Stefania Stefanelli

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