Ultima modifica 22 Marzo 2018

caldaiaPrendo spunto da questo articolo in cui la Federconsumatori fa notare che nella provincia di Gorizia numerosi cittadini, nelle loro cassette delle lettere, hanno trovato delle cartoline nelle quali alcuni professionisti specializzati sottolineavano l’obbligatorietà della manutenzione delle caldaie, sostenendo che quest’ultima debba essere effettuata “una volta l’anno”.

Mi sono informata bene e ho scoperto che il 27 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 149 è stato pubblicato il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In base a questo Decreto la manutenzione delle caldaie deve avvenire, per ragioni di sicurezza degli impianti, con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante o secondo normative UNI e CEI per quel modello.
E non è detto che sia UNA VOLTA L’ANNO…
Deve essere l’impiantista a notificare per iscritto al cliente la periodicità della manutenzione.

Per quanto riguarda poi il controllo dei fumi o “controllo combustione”,
cioè i controlli per l’efficienza energetica, si applicano le seguenti  periodicità :
i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Questo decreto è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR e che dovranno assumere i contenuti del DPR come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Qui il testo integrale.

Si stima che il 70% delle famiglie (quelle che hanno una caldaia tradizionale) potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro ogni 4 anni.

Rachele Masi

La redazione del magazine. Nato nel maggio 2013, da marzo 2015, testata registrata al tribunale di Milano. Mamme di idee rigorosamente diverse commentano le notizie dell'Italia e del mondo, non solo mammesche.

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