Parto anonimo: la condanna è definitiva

Ultima modifica 7 Febbraio 2018

Abbiamo seguito fin dal primo grado il processo innanzi alla Corte Europea di Strasburgo, avviato da una cittadina italiana per veder sancita la violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 della Carta europea dei diritti dell’Uomo, ad opera della legislazione italiana sul parto anonimo

Questa facoltà era originariamente riconosciuta alle madri dall’art. 70 del R.D. n° 1238/1939, modificato dall’art. 2 comma I della legge n° 127/97, ed è anche oggi disciplinata dall’art. 30, primo comma, del D.P.R. n° 396 del 3.11.2000 (Testo Unico dello Stato Civile). Significa, in poche parole, che quella donna non potrà essere identificata come madre di quella persona, fino al compimento del centesimo anno dalla nascita.

Si vogliono così evitare decisioni più tragiche: quella di abortire o di partorire in condizioni non protette ed abbandonare il neonato, esponendolo a seri rischi di morte. Questo il fondamento e la giustificazione della legittimità della norma, anche secondo la decisione della Corte Costituzionale del 16-25 novembre 2005, n. 425.

Quel bambino nascerà in ospedale, verrà avviato all’adozione e potrà avere un futuro, una vita.

E’ indubbio che questo sia un valore da tutelare, e non ho nessuna intenzione di negarlo. Anzi, è fondamentale che le madri conoscano questo diritto, se è la possibilità di essere un giorno messe di fronte alla responsabilità dell’abbandono a spingerle a gettare il loro bambino in un cassonetto.

Ma ci sono alcuni aspetti da approfondire: non tutti gli abbandoni derivano da questa preoccupazione, ma purtroppo da condizioni mentali e sociali estreme, che non possono essere risolte dall’anonimato, ma invece da politiche assistenziali più serie ed efficaci di sostegno alla maternità. Una seria educazione sessuale sarebbe la vera risposta, in termini di prevenzione dell’aborto, molto più incisiva della prospettiva di affrontare lo sconvolgimento fisico e psichico di una gravidanza e lo strappo del mancato riconoscimento e abbandono in ospedale, anche con la garanzia dell’anonimato.

E, soprattutto, quando si scrive una norma che incide sui diritti fondamentali delle persone non può si può ragionare con la logica del male minore, perché non sia la legge ad essere responsabile del danno alla vita e alla salute di una persona, ma piuttosto – come richiede oggi al legislatore la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rigettando il ricorso italiano contro la condanna di primo grado – operare un efficace bilanciamento dei diritti coinvolti.

Quel figlio non resterà per sempre un bambino, crescerà e potrà aver bisogno di un trapianto da donatore geneticamente compatibile con lui, e la probabilità di trovarne uno è grandemente maggiore nella sfera dei parenti e consanguinei. Potrà sviluppare una patologia per la cui diagnosi e cura è necessario conoscere l’anamnesi familiare, e non è una eventualità tanto remota, se rientra nell’esperienza di ciascuno il questionario anamnestico che i medici ci hanno sottoposto in tante occasioni, per conoscere le patologie di cui hanno sofferto i nostri genitori o i nostri fratelli. Potrà, più semplicemente, desiderare di ricostruire il suo passato, la sua vita prima dell’adozione, perché solo conoscendo le proprie origini sarà davvero in grado di conoscersi e riconciliarsi con se stesso, specialmente e ma non solo, durante il travaglio adolescenziale.

 Ce lo ha raccontato, per la sua esperienza di mamma adottiva di un bimbo grande, che ricorda l’abbandono e la sua famiglia biologica, Elisabetta dal Piaz, e ci ha parlato delle domande dei bambini: “Ma io sono stato nella tua pancia? E allora… in quale pancia sono stato? Chi sono? Da dove vengo? Perché quella mamma che mi ha fatto nascere non mi ha tenuto? Ma mi ha abbandonato? Perché?

Spesso, inoltre, queste vicende nascondono (per cento anni!) vere e proprie violenze perpetrate ai danni delle madri, alle quali veniva falsamente comunicato che il bambino era nato morto, oppure erano costrette ad abbandonarlo dai parenti, per nascondere per sempre quel “frutto della colpa”.

La Francia conosce una legislazione ispirata allo stesso principio, che però introduce la possibilità di ripensamento: quando il figlio chiede di conoscere la madre, una Commissione richiama la donna e le domanda se intende rimuovere l’anonimato e conoscere il figlio in una situazione protetta, in modo da evitare recriminazioni, o almeno fornire informazioni non identificanti, ad esempio sulle patologie di cui lei e i suoi genitori hanno sofferto.

In Germania è allo studio del Parlamento l’introduzione di una legge sull’anonimato (ma esistono già da tempo le babyklappe, culle riscaldate nelle quali le madri possono deporre i propri neonati, in condizioni di sicurezza, attivando immediatamente il soccorso del più vicino ospedale), con previsione dell’inserimento del nominativo della donna in una busta chiusa, che verrà consegnata alla conoscenza del figlio il giorno del suo sedicesimo compleanno.

Mi pare più equilibrata la scelta francese, considerato che la madre potrebbe comunque temere di incontrare la condanna negli occhi di un figlio che le si presenti dopo un tempo in fondo breve, sedici anni dal parto.

Stante la previsione dell’art. 24 Cost., ritengo che dovrebbe essere l’autorità giudiziaria a chiamare la madre a rimeditare la propria scelta, per incontrare, in una sede protetta e con l’aiuto di psicologi e professionisti della comunicazione interpersonale, un figlio che ha compreso il proprio bisogno di conoscerla non per condannarla, ma per curarsi o semplicemente per ringraziarla di aver affrontato la gravidanza e il parto, e di avergli regalato l’opportunità di vivere, di essere felice, di avere una famiglia e magari dei figli. Un incontro che, il più delle volte, quel figlio desidera ardentemente proprio per dire “Grazie di avermi dato la vita”, come recita lo striscione che apre la pagina facebookdel Comitato nato spontaneamente per dare voce a migliaia di cittadini che non sono più, e finalmente, oggetto della condanna sociale che colpiva, tempo fa, i figli delle ragazze madri o quelli adulterini.

Si potrebbe, inoltre, come suggerisce il Prof. Alberto Gambino, «consentire al figlio abbandonato di avere accesso a informazioni sulla sua origine biologica, ma tutelando comunque l’anonimato della madre», ad esempio condizionando l’esercizio del diritto a rimanere anonima al consenso alla mappatura e conservazione del DNA materno, in modo da garantire non solo nel momento del parto ma anche dopo la speranza di vita di quel figlio.

Perché, in fondo, una donna che non abortisce ma avvia il proprio bambino all’adozione, gli sta offrendo la chance di vivere la vita che lei, purtroppo, da sola non può offrirgli. E non posso credere che si tirerebbe indietro se, una volta cresciuto, quel figlio avesse ancora bisogno di lei per sopravvivere, come avvenne in quei nove mesi in cui vissero simbioticamente, e per essere felice come lei desiderava.

Queste le problematiche che ormai indifferibilmente il nostro legislatore dovrà affrontare. Sempre che ci sia la seria volontà e la sensibilità necessaria a dare, finalmente, una risposta definitiva e seria alla fondamentale domanda di tutela della vita, della salute e dell’identità di tanti cittadini che, semplicemente, cercano sé stessi attraverso le proprie origini.

Stefania Stefanelli

 

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