Ultima modifica 11 Novembre 2015

Sembra la riforma del secolo, ma è ancora poco chiaro se in positivo o in negativo. Per ora sappiamo solo che è confermato il ripristino dell’apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività stagionali. Torna la quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti (20%), che viene limitata alle sole aziende con oltre 50 dipendenti (prima il riferimento era 30 dipendenti). Riconosciuto il ruolo sussidiario delle imprese nella formazione (ma solo se l’azienda si dichiara disponibile), obbligando, dall’altro verso, la Regione a indicare con precisione sedi e calendario delle attività formative. Sui contratti a termine, oltre all’arrivo di sanzioni pecuniarie al posto della stabilizzazione per chi supera il tetto del 20%, si chiarisce che i rapporti in eccesso proseguono comunque fino a conclusione del periodo e che i rinnovi sono sempre possibili. Novità poi per la maternità che concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda.

Ma quindi, in mezzo a tutte queste parole, cosa cambia veramente?images-102

Sui contratti a termine, il cuore del provvedimento è l’acasualità. Viene cioè eliminato l’obbligo di inserire nel contratto la motivazione per cui l’azienda ricorre a un contratto a tempo determinato. Non sarà perciò più necessario palesare le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che legittimano la fissazione di un termine al contratto dipendente.

Inoltre, diversamente da quanto previsto con la Riforma Fornero che prevedeva il rinnovo possibile per 12 mesi, potranno essere rinnovati continuativamente fino a 36 mesi. A consolare i “determinati” speranzosi di divenire indeterminati, dovrebbe essere che, in questi 36 mesi, i rinnovi possano essere un massimo di 5, e non di 8, come previsto inizialmente dal ministro Poletti, per spingere così verso contratti di durata maggiore.

Arriva poi la soglia massima di contratti a termine per azienda. Potranno essere solo il 20 % rispetto al totale dei lavoratori, che potrà però esser ammorbidito dai contratti di settore.
Opera dell’opposizione alsaziana. Nel caso si sfori il tetto del 20% non è più prevista, come sanzione amministrativa, la trasformazione del contratto in eccesso in contratto a tempo indeterminato, ma il pagamento allo Stato di una sanzione, pari al 20% dello stipendio previsto dal contratto in più. Il tetto vale per le aziende con più di 5 dipendenti.

Dalla riforma sono esclusi i ricercatori tanto degli enti privati quanto di quelli pubblici. Per loro non vale né il limite dei 36 mesi, né il tetto del 20%, anche perchè spesso i progetti di ricerca europei hanno durata quinquennale.

Sugli apprendistati, invece, l’intervento principale è sulla quota di rapporti che le aziende devono trasformare in assunzioni prima di poter procedere con nuovi apprendistati. La quota del 20% resta solo per le aziende con più di 50 dipendenti, circa lo 0,5% delle aziende italiane.
Sulla formazione degli apprendisti permane l’obbligo di un piano di formazione personalizzato, che potrà però esser scritto in maniera sintetica, e esser svolto non solo dal pubblico ma anche dalle imprese e dalle loro associazioni.

Novità anche sulla maternità.
Se il congedo di maternità avviene durante un contratto a termine, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza all’assunzione. Precedenza che sarà riconosciuta anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi alla maternità ma solo per le mansioni svolte con il precedente incarico. La loro precedenza dovrà però essere espressamente richiamata nel contratto di lavoro.

Personale agli asili. Proroga di un anno dei contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico, che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti comunali . Lo scorso anno era stata data la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti fino al 31 luglio 2014; con la proposta di modifica approvata da Montecitorio il termine viene fatto slittare al 31 luglio 2015.

Inoltre subito Youth guarantee. Viene resa immediatamente operativa la garanzia per i giovani, per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri della Ue.

Orbene, alla luce di tutte queste nuove introduzioni e parziali modifiche come credete si modificherà il mercato del lavoro in Italia? (se si modificherà…)

Elisa Costanzo

 

La redazione del magazine. Nato nel maggio 2013, da marzo 2015, testata registrata al tribunale di Milano. Mamme di idee rigorosamente diverse commentano le notizie dell'Italia e del mondo, non solo mammesche.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here