Covid-19 Nuovo Decreto Conte 22 marzo 2020: le regole da rispettare

Ultima modifica 18 Novembre 2021

Oramai lo aspettiamo come le previsioni del tempo prima della Pasquetta. È diventato difatti un sex symbol che manco Alberto Angela. Da giorni il messaggio a reti unificate (purtroppo) è diventato la trasmissione Tv che tutti guardiamo. Perché è così. In questo momento surreale è necessario sapere e obbedire. Ecco perché abbiamo deciso di aggiornarvi ogni volta che viene emanato un nuovo Decreto Conte.

Tra il serio e il faceto perciò (più serio questa volta), eccovi le ultime indicazioni che prevede il Decreto Conte.  In vigore da questa mattina.

decreto conte

Le principali novità rispetto al precedente Decreto dell’11 marzo consistono in particolare nelle chiusure fino al 3 aprile di ulteriori esercizi commerciali.

Vediamo in riassunto dunque la stretta del governo alle aziende italiane.

decreto conte

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del Decreto Conte.

Non vengono sospese le attività professionali e le attività delle pubbliche amministrazioni.

Vietato a chiunque trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano. Salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Le attività sospese possono proseguire in modalità a distanza.

Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate alla prosecuzione (vedi allegato a del Decreto Conte).

Consentiti allo stesso modo i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia interessata.

I Prefetti avranno naturalmente facoltà di sospendere le attività che non ritengano consone al decreto.

Chiusi (ovviamente aggiungerei) musei e altri istituti e luoghi della cultura, e servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti peraltro consentiti.

Consentite invece le seguenti attività:

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali e loro commercio all’ingrosso e al dettaglio.
  • Pesca e acquacoltura.
  • Estrazione di carbone, petrolio greggio, gas naturale , coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, e relative attività di supporto.
  • Industrie alimentari e di bevande e commercio all’ingrosso e al dettaglio.
  • Fabbricazione di articoli tessili, tecnici e industriali.
  • Fabbricazione di spago, corde funi e reti.
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento).
  • Confezioni indumenti da lavoro quali camici, divise e altri .
  • Fabbricazione di imballaggi in legno, carta.
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati.
  • Fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici di base e di preparati farmaceutici e commercio all’ingrosso e al dettaglio.
  • Fabbricazione di articoli in gomma e di materie plastiche.
  • Vetrerie.
  • Fabbricazione di apparecchi elettromedicali.
  • Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità.
  • Fabbricazione di macchine per agricoltura, silvicoltura, industria alimentare, bevande e tabacco, della carta e cartone, industria della gomma e materie plastiche, strumenti medici e dentistici, vestiario di sicurezza.
  • Fabbricazione di casse funebri.
  • Attività di riparazione installazione e manutenzione delle suddette macchine.
  • Fornitura di energia, gas, acqua, vapore e aria condizionata.
  • Gestione e risanamento delle reti fognarie, raccolta e smaltimento rifiuti.
  • Ingegneria civile.
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e accessori.
  • Trasporti.
  • Magazzinaggio.
  • Servizi postali e corrieri.
  • Alberghi e strutture simili.
  • Servizi di informazione e comunicazione.
  • Attività finanziarie, assicurative, legali e contabili; direzioni aziendali e consulenza gestionale; studi di architettura, ingegneria collaudi e analisi.
  • Ricerca scientifica e sviluppo.
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche.
  • Veterinari.
  • Vigilanza.
  • Pulizia e disinfestazione.
  • Call center.
  • Imballaggio e confezionamento.
  • Distribuzione di riviste e giornali.
  • Amministrazione pubblica e difesa.
  • Istruzione.
  • Assistenza sanitaria.
  • Assistenza sociale residenziale.
  • Riparazione e manutenzione di computer, telefoni e apparecchiature di comunicazione, elettrodomestici e articoli per la casa.
  • Personale domestico.

decreto conte

Tutte le attività non sospese dovranno comunque rispettare le indicazioni dei precedenti decreti.

In conclusione, il Decreto Conte è in vigore da oggi. Speriamo oltre a questo di non dovere sentire altri aggiornamenti.

Vorrà dire che la situazione è in miglioramento e potremo così sperare nella ripresa della nostra vecchia vita normale.

Vi chiediamo ugualmente, per il bene della salute mentale di tutti, di evitare di diffondere stupidaggini, sentito dire, ma anche fake news o notizie non comprovate da fonti certe e attendibili.

FONTE FOTO: WEB

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